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Requisiti di ammissione
Requisiti per le persone disabili:
Le persone disabili beneficiarie degli interventi devono essere iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio e disponibili al lavoro. Il requisito dell'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio e della disponibilità al lavoro deve essere formalizzato entro il termine della pubblicazione delle graduatorie.
Tale requisito non è necessario neppure per il dispositivo n. 6 "Iniziative per il mantenimento del posto di lavoro", che si rivolge a persone disabili già inserite nel mondo del lavoro.
I tirocini sono dedicati ai disabili deboli, con ciò intendendo le seguenti categorie di persone:

persone in età lavorativa affette da menomazioni psichiche e portatori di handicap intellettivo con qualunque percentuale di riduzione delle capacità lavorative;

persone in età lavorativa affette da menomazioni fisiche e sensoriali che comportino una riduzione delle capacità lavorative pari o superiore al 74%, compresi i non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/20 a entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.
Nell'ambito di entrambe le categorie sono stati individuati altri 'criteri aggiuntivi' ritenuti necessari per considerare deboli le persone disabili.
In particolare, per le persone affette da disabilità di tipo fisico, psichico, sensoriale o intellettivo sono considerate deboli quelle che presentano almeno una delle seguenti condizioni: età superiore a 50 anni, necessità di inserimento con il supporto di un Servizio di mediazione come da dichiarazione delle Commissioni per l'accertamento delle Invalidità Civile nelle "relazioni conclusive" L. n. 68/99 (a causa di difficoltà in particolar modo di tipo relazionale), soggetti con alle spalle almeno due tentativi di inserimento falliti oppure da sempre senza lavoro, con bassa scolarità e con il riconoscimento della Legge n. 104/92.
Requisiti per gli enti attuatori:
Per poter presentare progetti l'operatore deve rientrare in una delle seguenti tipologie e verificare i soggetti ammissibili per ogni dispositivo (cfr. sezione ):

i servizi competenti come definiti dalla L.R. 13/03 - all'art. 4 comma 1 (Centri per l'Impiego);

i Comuni che in forma singola o associata o attraverso le ASL gestiscono i servizi per l'integrazione lavorativa delle persone disabili;

gli enti accreditati dalla Regione Lombardia per la macrotipologia orientamento e formazione, con esperienza pluriennale nel campo della disabilità;

le Associazioni dei Disabili, dei datori di lavoro anche attraverso loro enti e strutture delegate nonché da enti o organismi bilaterali;

le imprese private e gli enti pubblici e comunque tutti i datori di lavoro pubblici o privati che si attivano per sostenere le azioni previste dalla Legge n. 68/99;

le organizzazioni del privato sociale, con specifiche competenze nel campo dell'integrazione socio-lavorativa dei disabili;

le cooperative sociali "Tipo B" ed i loro consorzi.
Per poter essere ammessi alla presentazione di progetti, gli enti devono inoltre essere ottemperanti rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 68/99 all'art.17.
Per il dispositivo n. 6 è richiesto agli operatori di documentare l'inserimento lavorativo di almeno 50 persone disabili negli ultimi 5 anni.
Per i dispositivi n. 7, 8, 9bis e 9ter è altresì richiesta la sottoscrizione di una convenzione con la Provincia di Milano, secondo il disposto dell' articolo 11, c. 1, 4, 5 e 7 e dell'articolo 12 della legge n. 68/99 nonché dell'articolo 14 del d.lgs. n. 276/03.
Segnaliamo inoltre che i dispositivi prevedono per gli enti l'obbligo di assicurare i disabili presi in carico contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte al di fuori della propria sede e rientranti nelle attività previste dal progetto.